LO STADIO RENATO CURI
L’A.C. Perugia Calcio ha adottato un Codice di Comportamento e un Sistema di Gradimento per garantire correttezza, sicurezza e rispetto durante gli eventi sportivi.
Il documento definisce le regole a cui devono attenersi tifosi e partecipanti, ed è parte integrante delle condizioni di accesso allo stadio e alle manifestazioni organizzate dalla Società.
CODICE DI COMPORTAMENTO
PREMESSA
L’A.C. Perugia Calcio (in seguito indicata anche come “Società” o il “Perugia”), in conformità all’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva e in virtù del “Protocollo d’Intesa” sottoscritto, tra gli altri, dal Ministero dell’Interno, dalla LNP B e dal C.O.N.I. il 4 agosto 2017, al fine di disciplinare le modalità di fruizione degli eventi sportivi organizzati dalla Società, ha redatto il presente Codice di Comportamento e Sistema di Gradimento.
Il Perugia intende promuovere un modello di sana gestione della competizione sportiva, diretto alla valorizzazione della dimensione sociale dello sport, ponendo al centro di tutto la figura del tifoso, che sostiene la propria squadra con passione, lealtà, e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria.
Il Perugia rifiuta qualsiasi forma di violenza e discriminazione ed inoltre, in qualità di utilizzatrice dell’impianto sportivo, si impegna al mantenimento delle condizioni di sicurezza ed in tal senso ha predisposto e reso fruibile, mediante il proprio sito web, il “Regolamento d’uso dello Stadio”, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamato in tutte le sue parti.
In virtù di quanto appena premesso, il presente Codice di Comportamento, integrato con il Regolamento d’Uso dello Stadio “Curi” e con il Codice etico adottato ex d.lgs. 231/01 (entrambi pubblicati in estratto sul sito web della società), declina i principi etici e di comportamento irrinunciabili a cui i propri sostenitori e tutti gli altri fruitori delle manifestazioni, inclusi i tifosi avversari (complessivamente “Destinatari”), debbono uniformarsi.
Inoltre, è altresì elaborato il cd. “sistema di gradimento”, mediante il quale il Perugia assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle regole di seguito enucleate.
Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare, come condizioni generali del contratto di acquisto di abbonamento o più in generale di qualsiasi titolo di accesso alla manifestazione sportiva, il Codice di Comportamento, il Codice Etico e il Regolamento d’Uso dello Stadio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale tra la Società e ciascun partecipante anche ai sensi dell’art. 1341 c.c.
In tal senso, l’acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite del Perugia comporta l’accettazione delle disposizioni del presente Codice di Comportamento, anche con riguardo al Sistema di Gradimento ed alle sue misure sanzionatorie.
Ai fini del presente Codice sono rilevanti tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono.
Deve considerarsi evento ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dalla società sportiva, non necessariamente coincidente, pertanto, con le sole gare ufficiali.
Il presente Codice è pubblicato, dal momento dell’adozione, sul sito web ufficiale della Società, nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società.
IL RISPETTO DELLE NORME
LA LEALTà SPORTIVA
Divieto di comportamenti
Per tutelare l’integrità dell’immagine della Società e della sua tifoseria e per assicurare il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive sono vietati tutti gli atti non eticamente corretti o comunque pericolosi e, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono severamente vietate le seguenti condotte:
a) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto sportivo;
b) introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
c) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente;
d) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga ver- so il terreno di gioco;
e) svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
f) introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo non preventivamente autorizzate dalle autorità competenti;
g) introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni richieste alle autorità competenti;
h) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS); gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
i) organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS);
j) accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
k) tenere all’interno o nell’area riservata esterna dell’impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume;
l) occupare all’interno dell’impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità.
m) manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui “social media” (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, 3 network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.);
n) partecipazione a, o coinvolgimento in, disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale.
Per le violazioni summenzionate si prevede che:
– per le condotte di cui alle lett. a), b) potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
– per le condotte di cui sopra alle lett. m), n), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), c) e d);
– per le condotte di cui sopra alle lett. c), d), e), f), g), h), i), j), l), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c), e d).
DIVIETO DI ATTI VIOLENTI
Il Perugia rifiuta e ripudia tutte le forme, dirette ed indirette, di violenza sulle persone e sulle cose, nonché qualsiasi forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse a titolo esemplificativo quelle per motivi di sesso, razza, sessualità, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.
In ogni caso sono vietati tutti gli atti potenzialmente pericolosi per la gestione dell’ordine pubblico.
Sono, quindi, espressamente vietati a mero titolo esemplificativo:
a) i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo;
b) i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;
c) l’introduzione e/o l’esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;
d) qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio, delle Forze dell’Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse;
e) introdurre nell’impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contundere, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità dei soggetti presenti nell’impianto;
f) accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;
g) lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri set- tori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contundere;
h) accendere fuochi all’interno dell’impianto sportivo;
i) introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell’evento;
l) introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possa- no arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori;
m) introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni o neces- sità di salute;
n) sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
o) arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
p) introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
q) accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
r) cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente;
s) ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell’Ordine o il personale di servizio che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice.
A tal riguardo si dispone che:
– per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h) potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
– per le condotte di cui sopra alle lett. i), l), m), n), o), p), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b);
– per le condotte di cui sopra alle lett. q), r), s), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b).
Il Supporter Liaison Officer
Nell’ottica di agevolare i rapporti tra la Società ed i tifosi, fornendo a questi ultimi un punto di riferimento immediato, la Società ha nominato un proprio Supporter Liaison Officer (“SLO”).
I tifosi potranno confrontarsi con lo SLO per eventuali questioni o problematiche connesse alla partecipazione alle gare sportive e a questo proposito è stata attivata una linea di comunicazione dedicata mediante istituzione della casella e-mail slo@acperugiacalcio.it.
IL SISTEMA DI GRADIMENTO
A. Le misure applicabili.
In conformità all’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Comportamento sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società, che potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell’accesso all’impianto sportivo, a coloro che si renderanno protagonisti di condotte contrastanti con i predetti principi e regole.
Le sanzioni potranno applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei pro- grammi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione.
In ogni caso la comminazione di tali sanzioni non potrà comportare pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società:
a) diffida al rispetto del Codice di Comportamento, del Codice Etico e/o del Regolamento d’Uso del “Curi”;
b) allontanamento dall’impianto anche in corso di gara;
c) sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell’abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
d) rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.
I fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura sono:
• l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;
• la gravità della violazione;
• il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o al Perugia e/o a soggetti terzi;
• la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni prece- denti (cd. Recidiva);
• la causazione di un pericolo effettivo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
• l’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.
Si stabilisce al riguardo che:
– le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura prevista nei precedenti paragrafi;
– nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste;
nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;
anche in caso di applicazione, nei confronti dei Destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. “DASPO”, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).
B. Il procedimento sanzionatorio.
Le misure da applicare, nella misura e nella specie sono stabilite, ai sensi del quarto comma dell’Art 27 del C.G. S. dallo SLO dell’A.C. Perugia Calcio sulla base degli elementi, delle evidenze e delle informazioni raccolte, attraverso:
le segnalazioni provenienti dalle forze dell’ordine, dai servizi di stewarding, dal Delegato alla Sicurezza, dal Dipartimento Supporter Liaison Officer e/o da altro personale della Società Sportiva;
le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza;
le immagini diffuse a mezzo dei social network, nel caso in cui sia possibile accertare l’identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.
L’interessato sarà informato circa l’applicazione della misura mediante comunicazione inviata, a mezzo email o posta elettronica certificata o raccomandata a.r., all’indirizzo risultante dal modulo di abbonamento o dai pubblici registri.
Tramite apposita piattaforma informatica, la Società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.
C. Richiesta di riesame della misura sanzionatoria
Ricevuta l’informazione circa l’applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro del gradimento, entro i successivi 15 giorni l’interessato avrà facoltà di richiedere il riesame della misura all’Organismo di Vigilanza del Perugia, mediante email da inviare all’indirizzo odv.acperugiacalcio@legalmail.it.
Mediante la richiesta di riesame l’interessato potrà rappresentare la propria posizione anche mediante l’allegazione di documenti.
L’Organismo di Vigilanza deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all’interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest’ultimo dalla normativa vigente, incluso quello di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.